1. Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli oggetti in metalli preziosi devono: (a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato nominato ai sensi dell'articolo 5; (b) soddisfare i requisiti tecnici della presente Convenzione indicati nell'Allegato I; (c) essere verificati in conformita' alle regole e alle procedure indicate nell'Allegato II; (d) essere marchiati con i marchi come stabilito nell'Allegato II. 2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere applicati agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati marchiati come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi alterati o cancellati.

Testo vigente dal 26 maggio 2023

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