[1]Accordo fra l'Italia e il Canada sul servizi aerei (Roma, 2 febbraio 1960)

[2]ACCORDO TRA L'ITALIA E IL CANADA SUI SERVIZI AEREI

[3]Il Governo italiano ed il Governo del Canada' (d'ora innanzi denominati "Parti Contraenti"), avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma di Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I

[5]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

  • a)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma di Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;
  • b)il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia il "Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo" e, nel caso del Canada, il "Minister of Transport, the Air Transport Board", ed in entrambi i casi, ogni persona ed Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorita';
  • c)il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte Contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;
  • d)i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474~arti · fonte del testo

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