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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e lo Zambia sui servizi aerei concluso a Lusaka il 16 novembre 1966
Legge 18 marzo 1968, n. 539
- Aggiornato al
- 9 maggio 1968
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. iAccordo aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica…
- Art. iiArticolo II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti…
- Art. iiiArticolo III 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a…
- Art. ivArticolo IV I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze…
- Art. vArticolo V Allo scopo di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare una…
- Art. viArticolo VI Le imprese designate di ciascuna Parte Contraente godranno di pari ed eque…
- Art. viiArticolo VII I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due Parti…
- Art. viiiArticolo VIII 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite…
- Art. ixArticolo IX Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare qualche…
- Art. xArticolo X 1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti Contraenti relative…
- Art. xiArticolo XI Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti…
- Art. xiiArticolo XII Ciascuna Parte Contraente concede alla impresa aerea designata dall'altra…
- Art. xiiiArticolo XIII Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte…
- Art. xivArticolo XIV Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verranno registrati…
- Art. xvArticolo XV Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore alla data…
