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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 · Legge 22 novembre 1988, n. 532
- Aggiornato al
- 14 dicembre 1988
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE…
- Art. 2' 1. Ai fini della presente Convenzione per autorita' giudiziaria si intende ogni…
- Art. 3GIURIDICA 1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte…
- Art. 4DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di…
- Art. 5PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI 1. I cittadini di ciascuna delle Parti…
- Art. 6' DEGLI ATTI PUBBLICI Per l'applicazione della presente Convenzione gli atti pubblici di…
- Art. 7DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le…
- Art. 8IN MATERIA LEGALE Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, su domanda redatta nella…
- Art. 9DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di…
- Art. 10DI COMUNICAZIONE Le Parti inoltreranno le comunicazioni e la documentazione previste…
- Art. 11GIURIDICHE Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, in quanto ad esse…
- Art. 12DELL'ASSISTENZA, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE L'assistenza giudiziaria nonche' il…
- Art. 13DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per…
- Art. 14ROGATORIE La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare: a)…
- Art. 15DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, si…
- Art. 16COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI La prova della notificazione e' data da una ricevuta…
- Art. 17DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI…
- Art. 18DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE. 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la…
- Art. 19Sono a carico della Parte richiesta le spese derivanti dall'esecuzione dell'assistenza…
- Art. 20Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua…
- Art. 21DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei…
- Art. 22RICHIESTE 1. Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorita' giudiziarie di…
- Art. 23DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE 1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una…
- Art. 24GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti alla autorita' giudiziaria competente ai…
- Art. 25PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e…
- Art. 26ED ENTRATA IN VIGORE La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica…
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