DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE 1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione puo' essere presentata direttamente dalla persona interessata alla autorita' giudiziaria competente della Parte ove la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita. In tale caso la documentazione menzionata al paragrafo 2 dovra' essere numita della "apostille" prevista dall'art. 4 della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961. Le Parti potranno tuttavia sopprimere tale formalita' mediante intesa amministrativa. 2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione deve essere corredata da:

  • a)una copia della decisione certificata conforme all'originale;
  • b)una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora cio' non sia espressamente menzionato nella decisione stessa, ovvero che essa e' munita di formula esecutiva;
  • c)in caso di decisione pronunciata in contumacia una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto e, nel caso di incapacita', documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che cio' non risulti dal contenuto della decisione.
  • d)una traduzione certificata conforme dei documenti di cui alle lettere a, b, c del presente paragrafo secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art23 · fonte del testo

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