1 - I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facolta' di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci. 2 - I periodi minimi ai divieto sono: Trota nel lago: 12 settimane Salmerini: 10 settimane Temolo: 10 settimane Coregone Lavarello: 8 settimane Coregone bondella: 10 settimane Luccio: 4 settimane Pesce Persico: 8 settimane Persico Trota: 8 settimane Luccioperca: 8 settimane Carpa: 4 settimane Agone: 4 settimane Tinca: 4 settimane

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art8 · fonte del testo

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