1 - La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci. 2 - A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalita' previste dal regolamento interno.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art17 · fonte del testo

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