Art. 9 (Convenzione) — Reimmissione in acqua di esemplari protetti
I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'articolo 8, nonche' quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'articolo 7 debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
