Art. 11 — Procedura della votazione al Consiglio

1. Ogni membro dispone, per la votazione, del numero di voti che possiede e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non e' obbligato a votare nello stesso modo per quei voti che e' autorizzato ad usare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta inviata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi e ad usare i suoi voti durante le riunioni del Consiglio. 3. Un membro che si astiene viene considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art11 · fonte del testo

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