1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1994 in lire 1.039 miliardi, di cui lire 39 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai sensi del comma 3, lettera c), del citato articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'anno 1994, resta stabilita in lire 17.469 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 685 miliardi gia' operato sull'importo relativo al predetto anno con la legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed e' assegnata per lire 13.070 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 894 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 925 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.516 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 61 miliardi all'ENPALS. 2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1994 in lire 66.800 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-12-24;538~art6 · fonte del testo

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