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Miscellanea
Annesso B.1
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 · Legge 26 ottobre 1995, n. 479
- Aggiornato al
- 16 novembre 1995
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 146
- Art. 1ANNESSO B. 1 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN…
- Art. 2Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente…
- Art. 3tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione…
- Art. 4Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad essere presentate o…
- Art. 5In attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione, in…
- Art. 6All'atto dell'importazione e della riesportazione, sara' effettuato il controllo e lo…
- Art. 7prodotti accessoriamente ottenuti durante l'esposizione da merci importate…
- Art. 8Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni previste…
- Art. 9'atto della sua entrata in vigore il presente Annesso in conformita' con l'articolo 27…
Altre partizioni dell’atto
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