1. Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad essere presentate o utilizzate in una esposizione, una fiera, un congresso o analoga manifestazione e' di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorita' doganali autorizzano gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci che debbono essere presentate o utilizzate ad una successiva manifestazione, a condizione che essi si conformino alle disposizioni delle leggi e regolamenti di tale territorio e che le merci siano riesportate entro il termine di un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-1-art4 · fonte del testo

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