1. Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione:

  • a)le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di una dimostrazione in una manifestazione, compreso il materiale di cui negli Annessi dell'Accordo relativo all'importazione di oggetti di natura educativa, scientifica o culturale, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 e del suo Protocollo, Nairobi, 26 novembre 1976;
  • b)le merci destinate ad essere utilizzate ai fine della presentazione di prodotti stranieri in una manifestazione, come:
  • 1)le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri esposti;
  • 2)il materiale di costruzione e di decorazione compreso l'equipaggiamento elettrico per i padiglioni temporanei di espositori stranieri;
  • 3)il materiale pubblicitario e dimostrativo, destinato in ogni evidenza ad essere utilizzato per pubblicizzare le merci straniere esposte come: registrazioni sonore e video, filmati e diapositive nonche' le apparecchiature necessarie per la loro utilizzazione.
  • c)il materiale - ivi compresi gli impianti di interpretazione, le apparecchiature di registrazione del suono e di registrazione video nonche' i filmati di natura educativa, scientifica o culturale - previsto per essere utilizzato in riunioni, conferenze e congressi internazionali. 2. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso:
  • a)il numero o la quantita' di ciascun articolo importato deve essere ragionevole in considerazione del fine dell'importazione;
  • b)le condizioni prescritte dalla presente Convenzione debbono essere osservate con soddisfazione delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-1-art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari