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1. Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate a mezzo di negoziati tra i due Governi. 2. Se i due Governi non raggiungono un accordo sulla soluzione di una controversia, ciascuno di essi puo' sottoporla alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri. 3. Ciascuno dei due Governi designa, entro un mese, un arbitro; i due arbitri cosi' designati scelgono tra i cittadini di uno Stato terzo, entro due mesi dalla loro nomina, un superarbitro che assume le funzioni di presidente del Tribunale arbitrale. 4. Se i termini previsti al comma precedente non vengono rispettati, ogni contraente potra', in mancanza di altra soluzione, pregare il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee di procedere alle nomine necessarie. 5. Il tribunale prende le sue decisioni a maggioranza di voti e dette decisioni sono obbligatorie.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art20 · fonte del testo

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