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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970
Legge 18 giugno 1973, n. 475
- Aggiornato al
- 30 marzo 2025
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- 21
- Versioni storiche
- 58
- Art. 1Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica…
- Art. 2La ricostruzione della linea e' effettuata a cura del Governo francese. 2. Le…
- Art. 3Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato…
- Art. 4Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e…
- Art. 5Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere…
- Art. 6Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei…
- Art. 7Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione…
- Art. 8Le imprese che effettuano i lavori sono soggette alla legislazione ed alla…
- Art. 9I due Governi adottano tutte le misure necessarie perche' i lavori di ricostruzione…
- Art. 10Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine…
- Art. 11Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi…
- Art. 12Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura…
- Art. 13Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio…
- Art. 14Le modalita' di applicazione delle disposizioni enunciate agli articoli 10, 11, 12 e 13…
- Art. 15Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sara' prelevato alcun…
- Art. 16I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone…
- Art. 17I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco…
- Art. 18I due Governi si impegnano a sopprimere al momento della apertura della linea gli…
- Art. 19I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni…
- Art. 20Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni della…
- Art. 21La presente Convenzione entrera' in vigore alla data nella quale i due Governi avranno…
