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Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958
Legge 9 febbraio 1963, n. 469
- Aggiornato al
- 17 aprile 1963
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare…
- Art. 2Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A. Per quanto…
- Art. 3Per l'applicazione della presente Convenzione: Paragrafo 1. - Il termine "Francia"…
- Art. 4Paragrafo 1. - I redditi dei beni immobili, compresi i profitti delle attivita' agricole…
- Art. 5Paragrafo 1. - Quando una impresa gestita in uno degli Stati contraenti possiede…
- Art. 6Quando una impresa di uno dei due Stati, che e' alla dipendenza o possiede il controllo…
- Art. 7In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, i profitti derivanti dalla gestione di…
- Art. 8Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente Convenzione i…
- Art. 9Paragrafo 1. - Per quanto concerne i redditi considerati nell'articolo 8, lo Stato del…
- Art. 10Le societa' aventi il domicilio in Italia che posseggono in Francia una stabile…
- Art. 11Paragrafo 1. - I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati…
- Art. 12Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonche' le pensioni versate da uno…
- Art. 13Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli articoli 12 e 14 della presente Convenzione…
- Art. 14I "tantiemes", i gettoni di presenza e gli altri compensi attribuiti ai membri del…
- Art. 15Le pensioni diverse da quelle previste nell'articolo 12 della presente Convenzione…
- Art. 16Paragrafo 1. - I redditi delle professioni libere e in generale ogni reddito, di lavoro…
- Art. 17I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una…
- Art. 18Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornano…
- Art. 19Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli…
- Art. 20Nel caso in cui, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito…
- Art. 21Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e, sull'incremento del patrimonio, sono…
- Art. 22Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere…
- Art. 23Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la…
- Art. 24Paragrafo 1. - Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le…
- Art. 25Paragrafo 1. - Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la…
- Art. 26Paragrafo 1. - Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di…
- Art. 27Le autorita' fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda la…
- Art. 28Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifiche che…
- Art. 29Paragrafo 1. - La presente Convenzione e' redatta in lingua francese e italiana, entrambi…
- Art. 30La presente Convenzione restera' in vigore fino a quando non sara' stata denunciata da…
- Art. 31Le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie…
