[1]Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A. Per quanto riguarda la Francia:

  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e sopratassa progressiva);
  • 2)il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali;
  • 3)l'imposta sui profitti delle societa' e delle altre persone giuridiche. B. Per quanto riguarda l'Italia:
  • 1)l'imposta sui redditi dei terreni;
  • 2)l'imposta sui redditi dei fabbricati;
  • 3)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
  • 4)l'imposta sui redditi agrari;
  • 5)l'imposta complementare progressiva sul reddito;
  • 6)l'imposta sulle societa';
  • 7)l'imposta sulle obbligazioni.

[2]Paragrafo 2. - La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sui reddito percepite da Province, Dipartimenti, Comuni, Camere di commercio e da ogni altro Ente locale. Essa si applichera' inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.

[3]Paragrafo 3. - Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le autorita' competenti dei due Paesi si consulteranno.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari