[1]Paragrafo 1. - Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonche' per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione.

[2]Paragrafo 2. - Tutte le informazioni cosi' scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonche' dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte.

[3]Paragrafo 3. - Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle autorita' fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le informazioni che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le informazioni che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle autorita' fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti e alla propria prassi.

[4]Paragrafo 4. - Lo scambio delle informazioni avra' luogo d'ufficio o su richiesta con riguardo a casi concreti. Le autorita' competenti dei dire Stati si metteranno d'accordo per stabilire l'elenco delle informazioni che saranno fornite d'ufficio.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art24 · fonte del testo

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