[1]Paragrafo 1. - I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato dell'uso di beni mobili incorporati, come i brevetti d'invenzione, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, non sono imponibili che nello Stato in cui si trova il domicilio del beneficiario, a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa. In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. Questa regola rimane applicabile nel caso che alla organizzazione stabile venga sostituita una partecipazione in una societa'. In caso di difficolta' le Amministrazioni fiscali dei due Paesi si concerteranno.

[2]Paragrafo 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1) predetto, i canoni, proventi e diritti ivi menzionati non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio e' situata l'impresa che ne sopporta il carico, quando e nella misura in cui questi canoni, proventi e diritti eccedono il valore intrinseco e normale dei beni per i quali sono corrisposti. Nei casi particolari in cui si ritiene di dover procedere all'applicazione dell'alinea precedente, le autorita' fiscali dei due Stati s'intenderanno per fissare la frazione dell'ammontare dei canoni, proventi e diritti che puo' essere considerata come normale.

[3]Paragrafo 3. - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano del pari ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti beni.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art11 · fonte del testo

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