delle controversie 1. Qualora tra le Parti contraenti sorga una controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti faranno in primo luogo di tutto per risolvere tale controversia mediante negoziato. 2. Se le Parti contraenti non riescono ad ottenere una composizione per via negoziale esse possono decidere di comune accordo di deferire la controversia ad altra persona o ente per la decisione; qualora non convengano in tal modo, la controversia, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sara' sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, uno dei quali sara' nominato da ciascuna Parte contraente ed il terzo sara' nominato dai due in tal modo designati. Ciascuna delle Parti contraenti nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle due Parti contraenti accusa ricevuta di una notifica, inviata dall'altra Parte contraente attraverso i canali diplomatici, nella quale si richiede l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale; il terzo arbitro sara' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti non nomina un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non e' nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale puo', su richiesta dell'una o dell'altra parte contraente, nominare un arbitro o piu' arbitri a seconda dei casi. In tal caso il terzo arbitro sara' un cittadino di un terzo Stato e fungera' da Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualunque decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente Articolo. 4. Qualunque controversia relativa ad ogni tipo di dazio doganale e ad ogni altro onere fiscale non potra' in nessun caso essere soggetta alla procedura del tribunale arbitrale, stabilita al paragrafo 2 del presente Articolo.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari