delle controversie

  • 1)Se una controversia sorge tra le Parti Contraenti attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si sforzeranno innanzitutto di risolverla per via negoziale.
  • 2)Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere una composizione per via negoziale, esse possono convenire di comune accordo di rimettere la controversia per decisione a qualche persona o ente; qualora non convengano in tal modo, la controversia sara' sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, ad un Tribunale di tre arbitri per decisione. Uno dei tre arbitri sara' nominata da ciascuna Parte Contraente ed il terzo sara' nominato dai due arbitri in tal modo designati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dell'una o dell'altra Parte Contraente di una notifica, da parte dell'altra, tramite le vie diplomatiche, richiedente l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale, ed il terzo arbitro sara' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non e incaricato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile puo', dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, nominare uno o piu' arbitri a seconda delle necessita' del caso. In tal caso il terzo arbitro sara' un cittadino di un terzo Stato ed agira' come Presidente del Tribunale arbitrale.
  • 3)Le Parti Contraenti si conformeranno ad ogni decisione pronunciata in base al paragrafo 2) del presente Articolo.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art15 · fonte del testo

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