delle controversie In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per comporla mediante negoziato. 2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo tramite negoziato, potranno concordare di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non pervengono ad un accordo in tal senso, su richiesta di.una Parte Contraente, la controversia sara' sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente, ed il terzo designato dai due arbitri cosi nominati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un altro arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ha ricevuto dall'altra una notifica, attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di sottoporre la controversia ad arbitrato di detto tribunale; il terzo arbitro sara' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nominera' un arbitro entro il periodo specificato, oppure se il terzo arbitro non verra' nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potra', su richiesta di una delle due Parti Contraenti, nominare un arbitro o piu' arbitri, a seconda del caso. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di uno Stato terzo e fungera' da Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti Contraenti si conformeranno a qualunque decisione espressa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Qualsiasi controversia relativa a qualsiasi tipo di dazi doganali e qualsiasi altro onere fiscale non verra' in nessun caso sottoposta alla procedura del tribunale arbitrale di cui al pragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art15 · fonte del testo

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