[1]ARTICOLO X.

[2]1. Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo le Parti contraenti dovranno sforzarsi in primo luogo di comporla mediante negoziati fra di loro. 2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati,

  • a)esse possono convenire di deferire la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale nominato di comune accordo tra di loro o ad un'altra persona o ente, oppure
  • b)se esse non si accordano in tal senso, oppure se dopo di essersi accordate di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non hanno raggiunto un accordo quanto alla composizione di esso, ciascuna Parte contraente puo' sottoporre la controversia alla decisione di qualsiasi tribunale competente e decidere che possa essere istituito nell'ambito dell'International Civil Aviation Organization (ICAO), oppure, qualora tale tribunale non esista, al Consiglio della detta Organizzazione. 3. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Qualora e fintanto che una Parte contraente o l'Impresa designata di una Parte contraente non si conformi ad una decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, ritirare o revocare qualsiasi diritto o privilegio concesso in virtu' del presente Accordo alla Parte contraente in difetto od alla Impresa designata di tale Parte contraente.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artx · fonte del testo

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