• 1)Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti godranno di eque e pari possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.
  • 2)Nell'esercizio dei servizi convenuti l'impresa designata di ciascuna Parte contraente deve tenere presenti gli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce sulla totalita' o su una parte delle stesse rotte.
  • 3)I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle Parti contraenti saranno in stretto rapporto con le esigenze di trasporto dei pubblico sulle rotte specificate. I servizi convenuti operati da una impresa designata dovranno avere come loro obiettivo principale quello di fornire una capacita' adeguata alle esigenze di traffico proveniente dal o destinato al territorio della Parte contraente le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa. L'offerta di trasporto, sui servizi convenuti, del traffico proveniente da o destinato a territori di Stati diversi da quello le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa, dovra', essere effettuata in conformita' con i principi generali, cosi' che la capacita' sia commisurata:
  • a)alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte contraente le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa o diretto a tale territorio;
  • b)alle esigenze del traffico della zona attraversata dall'impresa, tenuto conto del, servizi locali e regionali; e c) alle esigenze d'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso.
  • 4)La capacita' che potra' essere fornita in conformita' con questo articolo dall'impresa designata di ciascuna delle Parti contraenti sui servizi convenuti sara' quella che sara' concordata tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti prima dell'inizio, da parte dell'impresa designata interessata, di un servizio convenuto e di volta in volta a partire da quel momento.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art8 · fonte del testo

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