• 1)Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendone in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, come il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (fra cui la velocita' ed il comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate, da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi tratto di essa. Tali tariffe saranno stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo.
  • 2)Un accordo sulle tariffe sara' raggiunto, ove possibile, tra le imprese, seguendo la procedura fissata dalla I.A.T.A. In caso contrario, le tariffe relative a ciascuna delle rotte specificate saranno convenute tra le imprese designate. In ogni caso le tariffe saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.
  • 3)Qualora le imprese designate non raggiungano un accordo sulle tariffe o se le autorita'; aeronautiche di una delle Parti contraenti non approvino le tariffa ad esse sottoposte in base a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo sulle tariffe medesime.
  • 4)Se l'accordo di cui al paragrafo 3) non puo' essere raggiunto, la controversia sara' risolta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.
  • 5)Nessuna nuova tariffa o tariffa modificata entrera' in vigore a meno che sia stata previamente approvata dalle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti o sia stata stabilita da un tribunale arbitrale in base a, quanto disposto dall'articolo 13 del presente Accordo. In attesa della determinazione delle tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo saranno praticate le tariffe gia' in vigore.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari