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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con Memorandum e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960
Legge 6 febbraio 1963, n. 449
- Aggiornato al
- 12 aprile 1963
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei con Memorandum e Scambi di Note…
- Art. 2Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti dal presente Accordo, le…
- Art. 3Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel…
- Art. 4I servizi convenuti sulle rotte specificate possono essere iniziati in ogni momento a…
- Art. 5Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente hanno il diritto di designare per…
- Art. 6Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa…
- Art. 7I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le…
- Art. 8Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti godranno di eque e pari possibilita'…
- Art. 9Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura…
- Art. 10Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno a richiesta delle…
- Art. 11Il presente Accordo sara' registrato all'Organizzazione per l'Aviazione Civile…
- Art. 12Al fine di assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni attinenti…
- Art. 13Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o…
- Art. 14Ciascuna delle Parti contraenti puo' in qualsiasi momento comunicare per iscritto…
- Art. 15Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica…
