1. - Le imprese di entrambe le Parti Contraenti godranno di eque e pari possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra i loro rispettivi territori. 2. - Nell'esercizio dei servizi convenuti le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener presenti gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non influire indebitamente sui servizi che queste ultime esercitano su tutta la rotta o parte di essa. 3. - I servizi convenuti, eserciti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti, dovranno attenersi strettamente alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacita' adeguata a trasportare il traffico attuale e ragionevolmente prevedibile di passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, fra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa, ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico. Saranno prese disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta da caricare o da scaricare negli scali delle rotte specificate sul territorio di Stati diversi da quello che designa l'impresa, in accordo con i principi generali che la capacita' debba essere commisurata alle esigenze:

  • a)del traffico fra il Paese di origine ed i Paesi di destinazione;
  • b)dell'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso (through airline operation);
  • c)del traffico della zona attraversata dall'impresa, tenuto conto degli altri servizi di trasporto aereo eserciti da imprese degli Stati situati in detta zona.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art6 · fonte del testo

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