delle bandiere e degli stemmi nazionali 1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorche' siano adoperati a fini di servizio. 2. Lo stemma dello Stato d'invio, con l'indicazione dell'Ufficio consolare nella lingua ufficiale di questo Stato ed in quella dello Stato di residenza, puo' essere apposto sugli edifici in cui ha sede l'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 3. Ognuna delle parti contraenti ne assicura il rispetto e la protezione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari