della bandiera e degli stemmi nazionali 1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare, e sui suoi mezzi di trasporto quando sono da esso utilizzati nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 2. Uno stemma dello Stato d'invio con una designazione che indichi l'Ufficio consolare nella lingua ufficiale dello Stato d'invio ed in quella dello Stato di residenza, puo' essere apposto sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare. 3. Ciascuna Parte contraente ne assicurera' il rispetto e la protezione.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art10 · fonte del testo

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