CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina Animate dal desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due paesi e di regolare in tale spirito le loro relazioni consolari al fine di facilitare la protezione e la difesa degli interessi dei rispettivi cittadini; Affermando che le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a disciplinare le questioni che non saranno state appositamente regolate dalle disposizioni della presente convenzione; Hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione Consolare e hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno cosI' intese: 1. per "Stato d'invio", la parte contraente che nomina i funzionari consolari come definiti qui di seguito; 2. per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni; 3. per "cittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerati come tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna delle parti contraenti; 4. per "Ufficio consolare", qualsiasi consolato generale, consolato, vice consolato, agenzia consolare o cancelleria consolare distaccata; 5. per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito nello Stato di residenza ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 6. per "Capo dell'ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualitA'; 7. per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente incaricata dallo Stato d'invio ad esercitare funzioni consolari nello S tato di residenza. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del titolo III della presente convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del titolo V si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. 8. per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 9. per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 10. per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 11. per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; 12. per "locali consolari", gli edifici, o le parti di edifici e i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare. 13. per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici, e i registri dell'Ufficio consolare, nonchE' il materiale di cifra, gli schedari semplici o informatizzati ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; 14. per "nave dello Stato d'invio", ogni natante immatricolato o registrato in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli di cui lo Stato d'invio e' proprietario, ad eccezione delle navi da guerra; 15. per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato in conformitA' alla legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art1 · fonte del testo

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