[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA PER LA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]La Repubblica Italiana da una parte, e

[3]La Repubblica Tunisina dall'altra, qui di seguito denominate "Parti Contraenti"

[4]- desiderose di rafforzare i loro rapporti economici e di intensificare la cooperazione tra i due Paesi per favorire il loro sviluppo; - convinte che una protezione degli investimenti in virtu' di un accordo bilaterale possa stimolare l'iniziativa economica ed accrescere la prosperita' dei due Paesi; - consapevoli della necessita' di concedere un trattamento equo e ragionevole agli investimenti delle persone fisiche e degli Enti morali che abbiano la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, sul territorio dell'altra Parte Contraente hanno convenuto quanto segue:

[6]Ai sensi del presente Accordo:

  • 1)- per "investimento" s'intendono gli averi di qualsiasi natura costituiti o riconosciuti in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte Contraente, in particolare, anche se non esclusivamente:
  • a)la proprieta' di beni mobili o immobili, nonche ogni altro diritto reale quali ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti e diritti analoghi;
  • b)le quote di partecipazione di societa' e altre forme di partecipazioni;
  • c)i crediti in denaro, nonche ogni prestazione a titolo oneroso derivante da un contratto;
  • d)i diritti d'autore, di proprieta' industriale, ivi compresi i marchi, i procedimenti tecnici, il Know-how e le denominazioni commerciali;
  • e)le concessioni legali, ivi comprese quelle relative alla ricerca, all'estinsione o allo sfruttamento di risorse naturali.
  • 2)- L'espressione "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un determinato periodo, a titolo di profitti, interessi, benefici di capitale, dividendi, canoni, emolumenti e altri legittimi profitti;
  • 3)- l'espressione "cittadino" indica:
  • a)Per la Repubblica Tunisina Le persone fisiche di nazionalita' tunisina, nonche ogni ente morale, con sede sociale sul territorio della Repubblica Tunisina, e costituito in conformita' alle sue leggi e regolamenti, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
  • b)Per la Repubblica Italiana Le persone fisiche di nazionalita' italiana, nonche ogni ente morale con sede sociale sul territorio della Repubblica Italiana, costituito in conformita' alle sue leggi e regolamenti, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
  • 4)- L'espressione "territorio" indica: - per quanto concerne la Repubblica Tunisina, il territorio della Repubblica Tunisina - per quanto concerne la Repubblica Italiana, il territorio della Repubblica Italiana.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;16~accordo-art1 · fonte del testo

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