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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Legge 30 dicembre 1989, n. 437
- Aggiornato al
- 22 gennaio 1990
- Articoli
- 45
- Versioni storiche
- 49
- Art. 1CONVENZIONE SULLE FUNZIONI CONSOLARI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA…
- Art. 2funzionari consolari sono abilitati a: a) proteggere i diritti e gli interessi dello…
- Art. 3'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle…
- Art. 4L'ufficio consolare puo', nell'ambito della propria circoscrizione: a) tenere il registro…
- Art. 5I funzionari consolari possono inviare comunicazioni concernenti il servizio militare ai…
- Art. 6funzionari consolari possono: a) ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato…
- Art. 7'ambito della propria circoscrizione i funzionari consolari hanno il potere di: a)…
- Art. 8atti e documenti redatti o ricevuti in virtu' degli articoli 6 e 7 sono considerati nello…
- Art. 9'Autorita' competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di…
- Art. 10funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di…
- Art. 11I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e…
- Art. 12somme percepite dall'ufficio consolare a titolo di diritto e tasse previste dalle leggi e…
- Art. 13In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato…
- Art. 14I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio…
- Art. 15autorita' competenti di ciascun dei due Stati comunicheranno ai competenti uffici…
- Art. 16Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto dello Stato ricevente, il…
- Art. 17Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio…
- Art. 18Qualora le autorita' dello Stato ricevente intendano arrestare o interrogare una persona…
- Art. 19Se una nave dello Stato d'invio naufraga nelle acque territoriali o nelle acque interne…
- Art. 20oggetti provenienti da una nave dello Stato d'invio naufragata o che siano parte della…
- Art. 21funzionari consolari possono compiere gli atti d'inventario e le altre operazioni…
- Art. 22disposizioni degli articoli da 16 a 21 della presente Convenzione si applicano, per…
- Art. 23fini dell'applicazione della Convenzione di Vienna e della presente Convenzione si…
- Art. 24espressioni sotto elencate sono intese nel modo che segue: a) "membro della famiglia"…
- Art. 25'exequatur e' accordato senza indugi e non puo' essere negato o ritirato salvo gravi…
- Art. 26Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente e' tenuto a rilasciare a tutti i…
- Art. 27le funzioni di reggente ad interim sono affidate ad un membro del personale diplomatico…
- Art. 28Stato ricevente consente alla nomina a reggente ad interim di un ufficio consolare di un…
- Art. 29Lo Stato ricevente accorda tutte le facilitazioni appropriate per lo svolgimento della…
- Art. 30Lo Stato d'invio puo': a) acquistare o possedere, in piena proprieta' o in qualsiasi…
- Art. 31locali consolari ed i beni dell'ufficio consolare, nonche' i mezzi ufficiali di trasporto…
- Art. 32Gli Archivi consolari e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono sempre…
- Art. 33quanto riguarda i servizi pubblici di comunicazione valgono per gli uffici consolari le…
- Art. 34corrieri consolari, inclusi i corrieri ad hoc, godono degli stessi diritti…
- Art. 35I mezzi di trasporto di proprieta' dello Stato d'invio e utilizzati a fini consolari…
- Art. 36fini del paragrafo 1 dell'art. 41 della Convenzione di Vienna si considera reato grave…
- Art. 37membri dell'ufficio consolare e i membri delle loro famiglie, che non abbiano la…
- Art. 38membri del personale privato dei funzionari e degli impiegati consolari, qualora non…
- Art. 39Sono esenti da requisizioni militari, la residenza privata dei membri dell'ufficio…
- Art. 40Lo Stato d'invio e' esente nello Stato ricevente da tutte le tasse e imposte di qualsiasi…
- Art. 41I membri dell'ufficio consolare cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente…
- Art. 42alle funzioni consolari previste dalla Convenzione di Vienna e della presente…
- Art. 43commissione mista, composta di funzionari designati da ciascuno dei due Stati contraenti…
- Art. 44La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del terzo…
- Art. 45la entrata in vigore della presente Convenzione cessa di avere effetto tra le Parti la…
