funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di ricevere in deposito somme di denaro, documenti e oggetti, la cui detenzione non e' vietata dalle norme vigenti nello Stato ricevente, che siano stati loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio o per conto di questi. I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato ricevente in conformita' alle sue leggi e regolamenti. Tali depositi non beneficiano dell'immunita' prevista dall'art. 32 della presente Convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detti articolo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari