1. I funzionari consolari possono inviare comunicazioni concernenti il servizio militare ai cittadini dello Stato d'invio e ricevere da loro dichiarazioni al riguardo, nonche' effettuare certificazioni e registrazioni ed emanare comunicati al riguardo, anche mediante la stampa o altri mezzi di diffusione. 2. I funzionari consolari possono emanare, anche mediante la stampa od altri mezzi di diffusione, comunicati relativi ad operazioni elettorali previste dalla legge dello Stato d'invio, ricevere dai cittadini di questo Stato dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e recevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art5 · fonte del testo

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