1. Le riserve formulate da una Parte contraente concernenti una disposizione della Convenzione si applicheranno al presente Protocollo, a meno che tale Parte non esprima l'intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o d'adesione. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni fatte in virtu' dell'articolo 24 della Convenzione. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che si riserva il diritto:

  • a)di non accettare il Titolo I o di accettarlo soltanto per quanto concerne taluni reati o categorie di reati contemplati dall'articolo 1, o di non dare esecuzione alle commissioni rogatorie per fini di perquisizione o sequestro d'oggetti in materia di reati fiscali;
  • b)di non accettare il Titolo II;
  • c)di non accettare il Titolo III. 3. Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo che precede, puo' ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento. 4. Una Parte contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata in merito ad una disposizione della Convenzione o che ha formulato una riserva in merito ad una disposizione del presente Protocollo non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte contraente: tuttavia essa puo', se la riserva e' parziale o condizionata, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata. 5. Non e' ammessa nessun'altra riserva alle disposizioni del presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art8 · fonte del testo

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