1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti prescritti a prova della loro nazionalita' in base alla propria legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente. 2. I certificati di stazza rilasciati dalle competenti Autorita' sono riconosciuti reciprocamente. Il calcolo ed il pagamento delle tasse e dei diritti di navigazione avviene in base a detti certificati e senza un nuovo calcolo, sulla base delle disposizioni dell'altra Parte contraente ed a condizioni uguali a quelle vigenti per le proprie navi. Il riconoscimento anzidetto si basa sulla sostanziale equivalenza esistente tra gli attuali sistemi di stazzatura delle due Parti; qualora i medesimi dovessero in seguito essere variati, la Parte che ne disponga la modifica dovra' darne notizia all'altra Parte contraente, affinche' possano essere di comune accordo stabiliti dei coefficienti da applicare ai nuovi certificati di stazza ed atti a ristabilire l'equivalenza. 3. Le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere iscritte nei registri marittimi dell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalle Autorita' dello Stato di cui battono la bandiera.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art24 · fonte del testo

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