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Impresa
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957
Legge 9 marzo 1961, n. 436
- Aggiornato al
- 3 giugno 1961
- Articoli
- 40
- Versioni storiche
- 42
- Art. 1Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica…
- Art. 2I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi…
- Art. 3E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte…
- Art. 4I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio…
- Art. 5I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi di servizio militare nei…
- Art. 6I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente godono protezione e…
- Art. 7I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra…
- Art. 8I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte…
- Art. 9In deroga a quanto stabilito ai paragrafo 1 ed al paragrafo 4, secondo periodo…
- Art. 10I cittadini e le societa' di una Parte contraente, che esercitano un'attivita' economica…
- Art. 11I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altra…
- Art. 12Ai cittadini ed alle societa' di ciascuna Parte contraente e' accordato nel territorio…
- Art. 13Le Parti contraenti si impegnano a collaborare allo incremento dello scambio e…
- Art. 14I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel…
- Art. 15I rapporti di pagamento verranno regolati secondo i diritti e gli obblighi risultanti…
- Art. 16Gli scambi commerciali saranno regolati in base ai diritti ed agli obblighi che risultano…
- Art. 17Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti…
- Art. 18All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra…
- Art. 19Le leggi, i regolamenti e le decisioni di applicazione generale, che si riferiscono alla…
- Art. 20Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e…
- Art. 21Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce…
- Art. 22Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Autorita'…
- Art. 23Nessuna impresa di ciascuna l'arte contraente di proprieta' pubblica o sotto controllo…
- Art. 24Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti…
- Art. 25Ciascuna Parte contraente accorda alle navi della altra Parte lo stesso trattamento…
- Art. 26Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio…
- Art. 27Qualora una nave di una Parte contraente arenasse lungo le coste dell'altra Parte o…
- Art. 28I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio…
- Art. 29Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di…
- Art. 30Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminazione che possono pregiudicare…
- Art. 31Le disposizioni del presente Trattato in materia di navigazione non si applicano alle…
- Art. 32Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la liberta' di transito attraverso il…
- Art. 33L'espressione "societa'" comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone…
- Art. 34Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte…
- Art. 35Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione piu'…
- Art. 36Ciascuna Parte contraente accorda, nell'ambito del presente Trattato, il trattamento…
- Art. 37Salvo quanto stabilito dall'articolo 16, le disposizioni degli Accordi multilaterali ai…
- Art. 38In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattamento…
- Art. 39Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o…
- Art. 40Il presente Trattato sara' ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avra'…
