[1]- FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROBAZIONE, ADESIONE

[2]1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Agenzia, a Vienna, a partire dal 29 settembre 1997 e fino alla sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. 3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione e' aperta all'adesione di tutti gli Stati. 4. i) La presente Convenzione e' aperta alla firma con riserva di conferma o all'adesione di organizzazioni regionali a carattere d'integrazione o di altra natura, a condizione che nessuna di queste organizzazioni sia costituita da Stati sovrani, e che abbia competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali vertenti su settori coperti dalla presente Convenzione.

  • ii)Nei settori di loro competenza, queste organizzazioni esercitano a proprio nome i diritti e si assumono le responsabilita' che la presente Convenzione attribuisce agli Stati parte.
  • iii)Nel divenire Parte alla presente Convenzione, l'organizzazione fa pervenire al depositario di cui all'articolo 43 una dichiarazione indicando quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della Convenzione le sono applicabili e qual e' l'estensione della sua competenza nel settore coperto da tali articoli.
  • iv)tale organizzazione non dispone di un voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma sono depositati presso il Depositario.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art39 · fonte del testo

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