Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'istituzione competente per il nuovo evento terra' conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di invalidita' al lavoro. Tuttavia, qualora per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatasi nell'altro Stato contraente l'assicurato fosse gia' titolare di rendita, l'istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvedera' a corrispondere la sola differenza.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari