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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974
Legge 26 luglio 1975, n. 432
- Aggiornato al
- 19 settembre 1975
- Articoli
- 58
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI…
- Art. 2La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti…
- Art. 3La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla…
- Art. 4Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone che…
- Art. 5Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla…
- Art. 6Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti…
- Art. 7I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di…
- Art. 8L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell'articolo 7…
- Art. 9Salvo quanto disposto dall'articolo 3, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2)…
- Art. 10Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo…
- Art. 11Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il…
- Art. 12I lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato…
- Art. 12-bisLe disposizioni dell'articolo 12, lettera a), si applicano per analogia ai familiari…
- Art. 13I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato…
- Art. 14I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nell'articolo 12…
- Art. 15Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di…
- Art. 16Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto…
- Art. 17Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi…
- Art. 18Quando un lavoratore e' stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e…
- Art. 19Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni…
- Art. 20Le prestazioni che un assicurato o i suoi superstiti per i casi previsti all'articolo 19…
- Art. 21Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione…
- Art. 22Se, ai sensi dell'articolo 19 della presente convenzione, l'interessato matura un diritto…
- Art. 23I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che…
- Art. 24L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad…
- Art. 25I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: a) che…
- Art. 26La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle…
- Art. 27L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura…
- Art. 28Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di…
- Art. 29Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato…
- Art. 30Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato…
- Art. 31Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia…
- Art. 32In caso di aggravamento della silicosi o dell'asbestosi indennizzata ai sensi dell'art…
- Art. 33Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia…
- Art. 34Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati…
- Art. 35Quando un lavoratore, un titolare di pensione o rendita o un familiare muore sul…
- Art. 36Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mutamento o il…
- Art. 37Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto…
- Art. 38Nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1), le prestazioni vengono erogate…
- Art. 39Se la legislazione dello Stato competente prevede che il calcolo della prestazione si…
- Art. 40Il lavoratore occupato nello Stato contraente diverso da quello in cui risiede e che…
- Art. 41Quando i familiari di un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla…
- Art. 42Nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44 saranno determinate ove necessario…
- Art. 43Salvo quanto disposto all'articolo 39, se, secondo la legislazione di uno Stato…
- Art. 44Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo…
- Art. 45Le autorita' competenti degli Stati contraenti: a) si comunicano tutte le informazioni…
- Art. 46Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Stato contraente…
- Art. 47Se una persona beneficia di prestazioni in virtu' della legislazione di uno Stato…
- Art. 48Le autorita' diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttamente presso…
- Art. 49Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due…
- Art. 50Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicazione della…
- Art. 51La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato…
- Art. 52Le autorita' competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, di comune…
- Art. 53Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad una istituzione di uno dei due…
- Art. 54Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga controversia tra le…
- Art. 55Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi…
- Art. 56Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non puo' opporsi la…
- Art. 57La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
