• 1)I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente beneficiano:
  • a)delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima;
  • b)delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero sul territorio di tale Stato.
  • 2)I lavoratori, di cui al presente articolo, che soggiornano sul territorio competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato.
  • 3)I lavoratori, di cui al presente articolo, che trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato.
  • 4)Le malattie professionali tutelate saranno elencate in un successivo scambio di note; le eventuali variazioni potranno essere concordate dalle istituzioni competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art23 · fonte del testo

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