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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997 · Legge 28 ottobre 1999, n. 431
- Aggiornato al
- 19 novembre 1999
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA LIBANESE SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E…
- Art. 2E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' promuovere sul suo…
- Art. 3NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna l'arte Contraente dovra'…
- Art. 4E RISARCIMENTO 1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due…
- Art. 5TRASFERIMENTO 1. Ciascuna Parte Contraente nel cui territorio gli investitori dell'altra…
- Art. 6DI SURROGAZIONE Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata effettui…
- Art. 7DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE…
- Art. 8DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1- Le controversie che dovessero insorgere fra…
- Art. 9OBBLIGHI 1- Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi…
- Art. 10DELL'ACCORDO Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati nel…
- Art. 11FRA GOVERNI Il presente Accordo entrera' in vigore indipendentemente dal fatto che…
- Art. 12FINALI 1- Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla…
Altre partizioni dell’atto
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