[1]NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

[2]1. Ciascuna l'arte Contraente dovra' garantire sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovra' essere non meno favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati dai suoi investitori sul suo territorio o rispetto a quello riservato da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori di un qualsiasi Paese terzo, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.

[3]2. Il trattamento della nazione piu' favorita non dovra' essere interpretato in modo tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori ed agli investimenti dell'altra Parte Contraente i vantaggi derivanti da unioni economiche o doganali attuali o future, aree di libero scambio, organizzazioni economiche regionali o accordi economici internazionali multilaterali di cui ciascuna delle due Parti Contraenti e' o diviene membro ovvero, nel caso del Libano, il trattamento concesso agli investitori che sono cittadini di paesi arabi in relazione ai loro investimenti in beni immobili. Detto trattamento non dovra' neppure essere connesso a qualsiasi vantaggio che ciascuna delle due Parti Contraenti accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtu' di accordi contro la doppia imposizione o di altri accordi su base reciproca in materia fiscale o al fine di facilitare il commercio transfrontaliero.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;431~accordo-art3 · fonte del testo

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