- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 2. Per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'uso, il suo godimento o la cessione degli investimenti, ciascuna Parte Contraente concedera' agli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi. 3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere intese come un obbligo in capo ad una delle Parti Contraenti ad estendere agli investitori dell'altra i vantaggi derivanti da un qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che possa essere esteso dalla Parte Contraente in virtu' di:

  • a)unioni doganali, economiche e monetarie, aree di libero scambio, o altri accordi internazionali analoghi che istituiscano dette unioni o istituzioni o altre forme di cooperazione regionale di cui una delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte;
  • b)accordi o intese internazionali relativi in tutto o in parte a problemi di tassazione, in particolare al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi e la cooperazione transfrontalieri.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;224~accordo-art3 · fonte del testo

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