NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Gli investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente riceveranno da quest'ultima piena protezione legale ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di qualunque Stato Terzo. 2. Nel caso in cui, dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in futuro tra le Parti Contraenti, dovesse risultare in futuro una cornice legale per cui gli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbero a godere di un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento si applichera' agli investitori dell'altra Parte Contraente. 3. Se una Parte Contraente ha accordato o accordera' in futuro vantaggi, privilegi o diritti ad investitori di qualunque Paese terzo per effetto della partecipazione ad esistenti o futuri Accordi che stabiliscono ad un'Area di Libero Scambio, un'Unione Doganale, un Mercato Comune e/o in virtu' della sua adesione ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri, non vi sara' l'obbligo per detta Parte Contraente di accordare tali vantaggi, privilegi o diritti agli investitori dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;171~accordo-art3 · fonte del testo

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