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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 · Legge 19 maggio 1976, n. 427
- Aggiornato al
- 19 giugno 1976
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2e Mezzi 1. Il Laboratorio favorisce la cooperazione tra gli Stati europei nella ricerca…
- Art. 3Le parti contraenti del presente Accordo sono gli Stati membri del Laboratorio.
- Art. 4Il Laboratorio agira' in stretta cooperazione con la CEBM. 2. Il Laboratorio puo'…
- Art. 5Gli Organi del Laboratorio sono il Consiglio ed il Direttore Generale.
- Art. 6Consiglio Composizione 1. Il Consiglio e' composto da tutti gli Stati membri del…
- Art. 7generale e Personale 1. a) Il Consiglio nomina alla maggioranza dei due terzi di tutti…
- Art. 8consultivo scientifico 1. Il Comitato consultivo scientifico creato in conformita'…
- Art. 9L'esercizio finanziario del Laboratorio va dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. Il Direttore…
- Art. 10e verifica dei conti 1. Ogni Stato membro contribuisce annualmente alle spese…
- Art. 11giuridico Il Laboratorio gode della personalita' giuridica. In particolare esso ha la…
- Art. 12delle controversie Ogni controversia tra due o piu' Stati membri relativa…
- Art. 13Ogni eventuale proposta di modifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro…
- Art. 14Il Laboratorio verra' sciolto qualora il numero degli Stati membri diventi inferiore a…
- Art. 15, ratifica, adesione, entrata in vigore 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli…
- Art. 16Dopo che il presente Accordo entrera' in vigore, per la durata di sei anni ogni Stato…
- Art. 17e registrazioni 1. Il Governo svizzero notifica agli Stati firmatari ed aderenti: a)…
- Art. 18transitorie 1. Per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente Accordo fino al…
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