[1]generale e Personale

[2]1. a) Il Consiglio nomina alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri un Direttore Generale per un periodo di tempo determinato e puo' con la stessa maggioranza porre fine alle sue funzioni.

  • b)In caso di vacanza del posto, il Consiglio puo' differire la nomina del Direttore Generale per tutto il periodo di tempo che gli sembra opportuno. In tal caso il Consiglio designa in luogo del Direttore generale una persona di cui determina i poteri e le responsabilita'. 2. Il Direttore Generale e' il piu' alto funzionario esecutivo ed il rappresentante legale del Laboratorio. 3. a) Il Direttore generale presenta al Consiglio:
  • i)il progetto del piano-quadro di cui all'articolo VI par.
  • 3)lettera b);
  • ii)il bilancio e la stima provvisoria prevista all'articolo VI par. 3) lettera c) e d) del presente Accordo;
  • iii)i conti annuali controllati ed il rapporto annuale previsto all'articolo VI par. 3) lettera f) e g).
  • b)Il Direttore generale trasmette alla CEBM per l'esame il rapporto annuale approvato dal Consiglio in conformita' con l'articolo VI par. 3) lettera g) del presente Accordo. 4. Il Direttore generale e' assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segreteria autorizzato dal Consiglio. 5. Il Personale viene assunto e licenziato dal Direttore generale. Il Consiglio approva la nomina ed il licenziamento del Personale direttivo definito come tale dallo Statuto del Personale. Inizio e fine di ogni rapporto di lavoro avvengono in conformita' con lo Statuto del Personale. Ogni persona non facente parte del Personale che viene invitata a lavorare nel Laboratorio e' sottoposto all'Autorita' del Direttore generale e deve rispettare tutte le disposizioni generali approvate dal Consiglio. 6. Ogni Stato membro deve rispettare, per quanto concerne il Laboratorio, il carattere esclusivamente internazionale della responsabilita' del Direttore generale e del personale. Nell'esercizio delle loro funzioni essi non possono ne' sollecitare ne' accettare istruzioni da alcuno Stato membro, Governo od altra autorita' estranea al Laboratorio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art7 · fonte del testo

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