1. Dopo che il presente Accordo entrera' in vigore, per la durata di sei anni ogni Stato contraente potra' denunciarlo con riserva dell'articolo VI par. 3) lettera b) del presente Accordo, mediante notifica al Governo svizzero. La denuncia ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo. 2. Se uno Stato membro non rispetta gli obblighi derivantigli dai termini del presente Accordo la sua qualita' di membro puo' essergli tolta mediante decisione del Consiglio presa alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. Tale decisione viene notificata dal Direttore Generale agli Stati firmatari e aderenti.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari