[1]della bandiera e dello stemma nazionali

[2]1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare, sulla porta di ingresso e sul recinto esterno possono essere collocati lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare, redatta nella lingua dello Stato di invio e in quella dello Stato di residenza. 2. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare puo' essere fissata la bandiera dello Stato di invio. 3. La bandiera dello Stato di invio puo' essere ugualmente collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorche' siano adoperati a fini di servizio. 4. Nell'esercizio delle facolta' previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sara' tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art27 · fonte del testo

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