Ratifica e adesione; entrata in vigore

  • 1)Ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare che ha firmato il presente atto puo' ratificarlo e, nel caso non l'abbia firmato, aderirvi.
  • 2)Ogni Paese estraneo all'Unione particolare, che sia parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, puo' aderire al presente atto e divenire, a motivo di cio', un paese dell'Unione particolare.
  • 3)Gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Direttore generale.
  • 4)a) Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo l'adempimento delle due condizioni seguenti:
  • i)sei Paesi o piu' abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione;
  • ii)almeno tre di tali Paesi siano paesi che, alla data in cui il presente atto e' aperto alla firma, siano paesi dell'Unione particolare.
  • b)L'entrata in vigore di cui alla lettera a) e' effettiva nei confronti dei Paesi che, almeno tre mesi prima della detta entrata in vigore, abbiano depositato degli strumenti di ratifica o di adesione.
  • c)Nei confronti di ogni Paese non coperto dalla lettera b) il presente atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione sia stata notificata dal Direttore generale, a meno che non sia stata indicata una data posteriore nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente atto entra in vigore, nei confronti di tale paese, alla data cosi' indicata.
  • 5)La ratifica o l'adesione comportano a pieno diritto l'adesione a tutte le clausole e l'ammissione a tutti i vantaggi specificati dal presente atto.
  • 6)Dopo l'entrata in vigore del presente atto, nessun paese puo' ratificare un atto anteriore al presente accordo o aderirvi.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art9 · fonte del testo

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